Investimento.it

Estinzione mutui

L'estinzione anticipata dei mutui è stata completamente modificata a inizio 2007 da uno dei "Decreti Bersani" sulle liberazioni. Infatti per i mutui contratti fino a inizio 2007 le banche inserivano penali di estinzione anticipata, in caso di rimborso anticipato del mutuo. Tali penali variavano a seconda della banca e del tipo di mutuo (mutuo a tasso fisso o a tasso variabile) ma di norma erano comprese tra l'1% e il 3% del debito residuo.

Estinzione mutui

L'estinzione anticipata dei mutui è stata completamente modificata a inizio 2007 da uno dei "Decreti Bersani" sulle liberazioni. Infatti per i mutui contratti fino a inizio 2007 le banche inserivano penali di estinzione anticipata, in caso di rimborso anticipato del mutuo. Tali penali variavano a seconda della banca e del tipo di mutuo (mutuo a tasso fisso o a tasso variabile) ma di norma erano comprese tra l'1% e il 3% del debito residuo.

Il decreto Bersani del 31 gennaio 2007 riguarda i mutui stipulati dal 2 febbraio 2007 in avanti. Per tali mutui eventuali clausole che prevedono penali di estinzione anticipata sono da ritenersi nulle (e quindi non c'è da pagare alcuna penale di estinzione) a patto che il mutuo venga richiesto da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economiche e professionali. In questi casi non si possono applicare penali di estinzione anticipata, anche se previste dal contratto. Negli altri casi (ad esempio mutuo contratto da soggetto diverso da persona fisica) è possibile la presenza di penali di estinzione.

E' inoltre cambiata la disciplina per i mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del decreto) destinati ad acquisto o ristrutturazione della prima casa (o per svolgere la propria attività economica o professionale). Infatti per questi mutui esistenti sono stati introdotti dei tetti massimi alle penali di estinzione. Per i mutui a tasso variabile la penale al massimo può essere pari allo 0,50% del debito residuo per estinzioni prima del terz’ultimo anno; allo 0,20% per estinzioni durante il terz’ultimo anno; nessuna penale per le estinzioni durante gli ultimi due anni.
Per i mutui a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono le stesse regole viste sopra per i mutui a tasso variabile. Per i mutui a tasso fisso stipulati tra il primo gennaio 2001 e il 1 febbraio 2007 invece si segue il seguente schema:
- Durante la prima metà del mutuo: 1,90%
- Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%
- Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
- Negli ultimi due anni: nessuna



© 2004 - 2010 Investimenti.it Partita IVA IT 01491190094
Investimenti.it