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Capital gain

Se una persona fisica compra un'azione a 1000 e la si rivende a 1200, la differenza (1200-1000) costituisce una plusvalenza.
Quando invece il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza.

Capital gain

Se una persona fisica compra un'azione a 1000 e la si rivende a 1200, la differenza (1200-1000) costituisce una plusvalenza.
Quando invece il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza.

Il capital gain è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla compravendita di azioni o altri valori mobiliari.
Su di esso grava l'imposta del 12.5% - introdotta col Decreto Legge 461/97, entrato in vigore il 01/07/98 - che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio.
E' la Banca o Sim che preleva l'imposta dalle plusvalenze derivate dalle vendite di titoli, e la versa allo Stato con cadenza mensile (regime del risparmio amministrato).
I titoli pero' possono essere comprati anche da soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi ci sono anche altri soggetti che possono realizzare dei capital gain.
Nel caso in cui il soggetto sia un Organo di Investimento Collettivo del Risparmio 8OICR), quale un fondo comune di investimento, si applica il regime fiscale del risparmio gestito.
L'intermediario addebita l'imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i titoli presenti in portafoglio al prezzo dell'ultimo giorno dell'anno.
Tale valorizzazione del portafoglio, utilizzata per il risparmio gestito, produce di fatto un'imposta su un guadagno "virtuale", non ancora realizzato (in quanto il titolo non è ancora stato venduto).
Per equiparare a tale trattamento fiscale anche gli altri regimi di risparmio, era stato introdotto un farraginoso meccanismo detto "equalizzatore", che è stato poi abrogato col Decreto Legge n. 350/01.

Utilizzo delle minusvalenze
Sia nel risparmio amministrato che nel risparmio gestito, l'minusvalenza accumulata nel periodo di imposta è compensabile con i guadagni solo nei quattro periodi d'imposta successivi. Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo va perduto.
Nel regime amministrato l'intermediario calcola le plus/minusvalenze a ogni singola operazione di vendita conteggiando il costo col metodo del prezzo medio d'acquisto. Quando, detratte le eventuali precedenti perdite, risulta un utile, trattiene l'imposta del 12,5% sulla differenza; quando invece risulta ancora una minusvalenza residua, non applica l'imposta e utilizzerà la minusvalenza residua per compensare le plusvalenze successive.
Nel regime del risaprmio gestito l'intermediario conteggia le plus/minusvalenze valutando il patrimonio ai prezzi di fine anno e confrontandolo con quello di inizio anno (depurando il calcolo, ovviamente, da prelievi e versamenti). Sulla differenza - detta "risultato di gestione" - se positiva, trattiene l'imposta del 12.5%.

In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile dedurre le minusvalenze dal reddito?
Le minusvalenze su titoli possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura (cioè con guadagni su compravendite di titoli): quindi tali minusvalenze non possono essere dedotte da redditi di altra natura, ad esempio stipendi o affitti o interessi attivi, e nemmeno dal reddito complessivo del contribuente.

Trasferimento di titoli e minusvalenze ad altro intermediario
Chi decide di cambiare Banca o Sim può trasferire le minusvalenze del vecchio rapporto su quello nuovo, facendosi rilasciare una dichairazione dal vecchio intermediario, in cui sono certificate le minusvalenze subite, divise per anno di realizzazione.
Se poi si trasferiscono dei titoli al nuovo intermediario, il vecchio intermediario deve certificare il prezzo di carico originario dei titoli, in modo da consentire a quello nuovo di calcolare correttamente il capital gain al momento della cessione.
Se invece ad esempio, anche per sveltire la pratica, si vende tutto e si trasferiscono solo liquidi, basta richiedere la certificazione della minusvalenza maturata. Consegnandola alla nuova Banca o Sim si potrà compensare le perdite pregresse con le plusvalenze successive.

E chi opera con due intermediari, con uno dei due rapporti in utile e l'altro in perdita, può fare qualcosa?
In regime amministrato la compensazione tra due rapporti è prevista solo se entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.
Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: quello con la posizione in attivo deve versare allo Stato l'imposta sulle plusvalenze che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva.
Solo in caso di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con un diverso intermediario.



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